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Atto stragiudiziale di diffida Asl 11 |
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Scritto da Dott. Bruno Cristiano
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sabato 15 settembre 2007 |
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ATTO STRAGIUDIZIALE DI DIFFIDA La FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE - F.I.M.M.G. – REGIONE CALABRIA, nella persona del Segretario Provinciale di Reggio Calabria Dott. Cristiano Bruno, assistita dall’Avv. Salvatore Virgilio Conte del Foro di Catanzaro, con studio in Catanzaro Lido via Bausan n. 20, al quale viene conferito ogni più ampia facoltà i legge ivi compresa quella di rappresentanza espone: *********Con il cedolino dei compensi per il mese di Luglio per alcuni Medici di Medicina Generale facenti parte dell’azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, veniva eseguito, sotto la voce incomprensibile “recupero quote”, il recupero di somme diversificate tra i vari medici.Ebbene la determinazione assunta si appalesa, per alcuni aspetti arbitraria pretestuosa, illegittima e violativa delle norme contrattuali e, comunque, censurabile per i motivi che qui di seguito verranno illustrati.Non può, poi, sottacersi che quanto disposto dall’Azienda Sanitaria disattende in modo marchiano le specifiche procedure previste dai commi 11 e 12 dell’art 42 del richiamato accordo, dimostrando per tale via l’ignoranza dell’Organo preposto delle precise prescrizioni normative sancite dalla L. 241/90 e succ. modifiche.Tale violazione certa dei principi disposti dall’inquadramento generale della normativa contrattuale sfocia inesorabilmente in una lapalissiana responsabilità contrattuale.È infatti pacifico l’obbligo, per la P.A., non solo alla tenuta dell’anagrafe degli assistiti ma, altresì,ad un controllo ed aggiornamento continuo e costante, con l’ovvia conseguenza che, oltre ad una responsabilità della stessa P.A., si configura la irripetibilità delle somme per le quote erroneamente corrisposte al singolo medico di medicina generale.Peraltro, quanto disposto in modo del tutto arbitrario, si appalesa inficiata da eccesso di potere e di assoluta incompetenza poiché adattata in palese violazione di quanto disposto dall’art 7 della L. 526/82 laddove viene conferita alle Regioni la potestà di adottare norme che regolamentino le modalità di recupero per somme indebitamente erogate ai Medici di Medicina Generale.Questo ulteriore aspetto mette in luce un evidente comportamento lesivo dei diritti ed interessi della categoria dei medici di Medicina Generale, e sfocia inesorabilmente in una operazione viziata da nullità assoluta. In effetti, occorre richiamare le modalità procedurali di cui all’art. 42 dell’ A.C.N., che, appaiono completamente disattese, legate agli artt. 7, 8 e 25 della L. 241/90 e succ. mod.E’ opportuno precisare l’indubbia illegittimità dell’operazione di recupero, per come prospettata, in presenza di una macroscopica violazione dei principi sottesi in numerose recenti pronunce giurisprudenziale ed in particolare a quanto ritenuto dalla Suprema Corte secondo la quale “A norma dell’art. 7 della legge 526 del 1982, sono ripetibili le somme indebitamente erogate a medici convenzionati indebitamente percepite. Ai fini della determinazione degli indebiti, deve farsi riferimento all’art. 18 del D.P.R. 13 agosto 1981 che ha reso esecutivo l’Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione del rapporti con i medici di medicina generale, secondo cui la revoca della scelta da operarsi d’ufficio per morte o trasferimento dell’assistibile ha effetto dal giorno del verificarsi dell’evento che determina la revoca. Nel caso che l’ASL non provveda entro dodici mesi dalla morte o dal trasferimento a darne notizia al medico interessato, la revoca viene operata con effetto retroattivo di dodici mesi prima della comunicazione. Mentre le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data delle seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico dello stesso medico. Se trattasi di medici diversi la cancellazione decorre dalla data della comunicazione al medico interessato” (Per tutte, Cass. 6538/99).Il richiamo è fondamentale poiché, essendo l’esercizio dell’attività dei Medici di Medicina Generale, sottoposto a regime convenzionale con il S.S.N., ne derivano vincoli, oneri e obblighi che ricadono sulle AA.SS.LL..Ciò sul presupposto che, basandosi il rapporto tra medici e ASL su norma convenzionata, di natura giuridica prettamente regolamentare o, comunque, atti di normazione secondaria, la mancata osservanza delle disposizioni ivi contenute, sono fonte, in casi di violazione, di responsabilità con conseguente diritto al risarcimento del danno, secondo i dettami dell’art. 2043 c.c.( Sent. G.L. Trib. Cz. n. 688/07).Peraltro, recentemente la giurisprudenza ritiene la necessità che, preliminare ad ogni operazione di recupero occorre la predisposizione di una documentazione completa attestativa dell’esistenza e dell’ammontare del credito, siccome richiesto dalle prescrizioni dell’art. 42 A.C.N., non essendo sufficiente, infatti, l’emissione del solo tabulato,privo peraltro di ogni elemento di riscontro quale la data di ricorrenza della revoca e i relativi atti di revoca emessi dall’Azienda per rispondere all’obbligo dell’onere probatorio in capo all’ASL in ordine all’esistenza e all’ammontare del credito azionato nei confronti di ciascun sanitario. Sicché, in mancanza di tali elementi, qualsiasi trattenuta, inficia la stessa di assoluta nullità, essendo atto meramente unilaterale privo di qualsiasi riscontro obiettivo, poiché se è vero che il “pagamento dell’indebito è fonte di obbligazione a carico di colui che riceve la prestazione………” è altresì vero che il creditore “è tenuto di dare prova degli atti costitutivi del diritto vantato - fatti costitutivi che consistono essenzialmente nella mancanza di titolo a ricevere ciò che è stato pagato in capo all’eccepienza”. secondo il principio dell’onere della prova in base all’art. 2697 c.c.Alla luce di quanto testè richiamato e rilevato, non vi è alcun dubbio che la determinazione assunta dall’Azienda priva dei presupposti essenziali e degli obblighi che regolamentano il rapporto sinallagamatico, è censurabile sotto altri e più pregnanti profili.In effetti, in palese violazioni delle norme contrattuali ed in assenza di indicazioni procedurali, nell’ipotesi di quote passive da recuperare, è opportuno, ancora una volta, precisare gli obblighi a cui si devono attenere le AA.SS.LL. interessate e i criteri di elaborazione contabile di quote passive imputate al sanitario.Ebbene, ai fini di una reale consistenza contabile delle quote passive, è necessario che l’A.S.L. osservi scrupolosamente le norme procedurali contrattuali e le prescrizioni normative contenute nella L. 142/90 al fine di consentire al medico di poter fornire le opportune osservazioni e controdeduzioni.Solo per mero scrupolo difensivo, preme mettere in rilievo che la violazione dell’iter procedurale qui specificato, conforme peraltro alla previsione della A.C.N., “costituisce un proprio obbligo per la stessa Azienda, e non una mera facoltà, la cui inerzia determina, non solo un inadempimento contrattuale che sfocia nella responsabilità sanzionata dal 2043 c.c., ma anche un impedimento ad ogni pretesa di restituzione” (Consiglio di Stato n° 854 del 15.06.1998; Consiglio di Stato n° 14 del 15.09.1999; Consiglio di Stato n° 606 del 05.06.1997).In ragione di tale argomentazioni e contestazioni, la F.I.M.M.G., ut sopra rappresentata e difesa, INVITAL’ A.S.L. Provinciale di Reggio Calabria, nella persona del legale rappresentante p.t. a provvedere ad emettere ogni opportuno atto volto alla revoca di quanto disposto relativamente alle trattenute sul compenso della mensilità di Luglio e ad astenersi, per il futuro, dall’operare siffatte trattenute, che, per le motivazioni sopra esposte, si appalesano del tutto illegittime in quanto operate in violazione delle procedure previste dalla normativa contrattuale e dalla L. 241/90 e succ. mod.; Con espresso avvertimentoche la inosservanza dei rilievi e delle argomentazioni esposti in narrativa, comporterà il ricorso alle Autorità Giudiziarie competenti per la tutela degli interessi e diritti della categoria medica, nonché il ricorso alla Procura Regionale della Corte dei Conti per gli accertamenti alle eventuali responsabilità per le violazioni contrattuali qui censurati.Catanzaro, 15/09/07Avv. Salvatore Virgilio Conte
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