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Bozza Accordo Certificati INAIL Stampa E-mail
Scritto da Dott. Bruno Cristiano   
mercoledì 02 maggio 2007

BOZZA ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI ECONOMICI CON I MEDICI

DI FAMIGLIA CHE REDIGONO LA CERTIFICAZIONE A FAVORE DEGLI

INFORTUNI SUL LAVORO E DEI TECNOPATICI

Premesso che:

. • il 1° comma dell’art 12 della legge 11 marzo 1988 n. 67, stabilisce che “l’INAIL,

in deroga al disposto dell’art 14, comma 3°, lettera , della legge 23 Dicembre 1978 n.883,

provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medicolegale sui

lavoratori infortunati e tecnopatici”;

. • l’INAIL in attuazione di tale disposto legislativo, ha definito la disciplina relativa

alla certificazione di competenza, secondo criteri idonei a garantire l’espletamento dei suoi

compiti istituzionali in conformità ai criteri delineati nella legge del 9 marzo 1989 n. 88 e alle

norme di attuazione della legge del 7 agosto 1990, n. 241, per quanto concerne in particolare la

qualità e tempestività delle prestazioni e dei servizi a favore dei lavoratori infortunati e

tecnopatici;

. • in tale ambito l’INAIL ha predisposto una specifica modulistica per le

certificazioni

redatte dai medici esterni (All.ti A e B);

. • le predette certificazioni configurano una forma di fattiva collaborazione con

l’Istituto nella gestione del caso di infortunio, in quanto non sono semplice

attestazione dell’inabilità temporanea al lavoro, ma contengono informazioni utili,

così come previsto dall’ art. 53 del T.U., per l’istruttoria medicolegale che sarà

svolta successivamente dai medici dell’Istituto. Si fa riferimento ai dati anamnestici

lavorativi e patologici, nonché alle menomazioni lavorative ed extralavorative

preesistenti e ad ogni altro elemento clinico diagnostico necessario alla trattazione

del caso;

. • sempre nell’ottica della qualità e tempestività delle prestazioni e dei servizi a

favore degli assicurati, le parti firmatarie del presente Accordo riconoscono il valore aggiunto

professionale dell’utilizzo delle procedure informatiche e si impegnano a mettere in atto tutte le

iniziative per la piena informatizzazione delle attività di certificazione. Dette iniziative daranno

risalto,sotto il profilo professionale, alla raccolta dei dati anamnestici lavorativi e patologici;

• insieme all’informatizzazione,le parti intendono approfondire,congiuntamente,gli

aspetti sanitari collegati ai rischi lavorativi al fine di rendere un fattivo contributo

all’emersione delle patologie lavorocorrelate e a tutte le rilevazioni statistico

epidemiologiche che una reale collaborazione tra le parti possa consentire, con

particolare riguardo all’alimentazione del Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o

ad esso correlate di cui al comma 5 dell’art.10 del D.Lgs n.38/2000;

. • l’INAIL porrà in essere un’attività formativa atta a favorire la migliore efficacia

del presente Accordo;

. • le parti si impegnano a garantire che la gestione ed il trattamento dei dati sensibili

siano effettuati nel pieno rispetto delle disposizioni di cui alla legge n.196/2003 in materia di

privacy;

L’ INAIL, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica in

Roma, via IV Novembre n. 144

e

le rappresentanze sindacali di categoria CUMI, FIMMG, SIMET, SNAMI

concordano quanto segue:

Art. 1 Campo di applicazione.

Il presente Accordo regola i rapporti tra l’INAIL e i medici di famiglia inerenti la

compilazione e trasmissione dei certificati, che i medici stessi redigono a favore dei

lavoratori infortunati e tecnopatici, nonché i compensi previsti per dette attività.

Art. 2 Compiti del medico.

Il medico si impegna a redigere la certificazione (modelli A e B) riportando le informazioni

previste dall’art. 53 del T.U. 1124 del 30 giugno 1965, nonché tutti gli altri dati presenti nella

nuova modulistica. Si impegna, altresì, a trasmetterla all’ INAIL entro il primo giorno di

attività ambulatoriale successivo alla visita, pena la non corresponsione degli emolumenti

previsti dagli art. 3 e 5. Ai fini di cui sopra l’Istituto richiederà al medico l’articolazione

dell’orario relativo all’espletamento della propria attività lavorativa ambulatoriale.

La certificazione, redatta sulla base del modello di cui agli allegati A e B, deve essere

completa in ogni sua parte, pena la non corresponsione dei predetti emolumenti previsti dagli

art. 3 e 5. Detti modelli potranno essere suscettibili di modifica in relazione a nuove

disposizioni di legge o a intervenuti regolamenti in materia di privacy. La trasmissione dovrà

avvenire: a)per via informatica In tal caso il medico dovrà attenersi alle specifiche tecniche e

alle modalità procedurali definite dall’INAIL medesimo, nel rispetto delle disposizioni del

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale” e successive modifiche ed

integrazioni. In particolare, dovrà richiedere all’INAIL l’autenticazione per l’accesso alla

funzione di invio telematico delle certificazioni.

Il medico si impegna, inoltre, a consegnare copia cartacea per l’infortunato e per il datore di

lavoro, ottenuta a mezzo stampa, nonché a conservare, per un massimo di tre anni dalla data di

compilazione, un’ulteriore copia debitamente sottoscritta da parte dell’interessato, per essere

esibita a richiesta dell’INAIL o di altro Ente o Organismo. b) con altra modalità (es:fax o buste

preaffrancate) Nelle more dell’informatizzazione, la certificazione avverrà sulla versione

cartacea dei predetti modelli A e B predisposti dall’INAIL. L’INAIL si impegna a fornire al

medico i modelli cartacei e le buste preafrancate sulla base di apposita richiesta. In mancanza

dei predetti modelli il medico potrà redigere eccezionalmente il certificato su copia a stampa,

che potrà essere scaricata al sito
www.inail.it (assicurazione, modulistica, download dei

modelli), completandolo, comunque, in ogni sua parte ed inoltrandolo all’INAIL. Anche nel

caso in cui il medico rediga il certificato su supporto cartaceo provvederà a consegnare copia

per l’infortunato e per il datore di lavoro.

Art. 3 Denunce segnalazioni ai sensi dell’art. 139 del T.U. (DPR n° 1124/65)

In attesa della semplificazione del flusso di trasmissione delle denunce/segnalazioni di cui al

combinato disposto dell’art. 139 del T.U. DPR n° 1124/65 e dell’art. 10 del D. Lgs n° 38/2000,

ai fini dell’alimentazione del Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso

correlate, istituito presso l’Istituto ai sensi del comma 5 del citato art. 10 i medici di famiglia si

impegnano a trasmettere copia di dette denunce/segnalazioni alle competenti sedi dell’Inail.

L’INAIL si impegna, altresì, a realizzare idonei strumenti informatici al fine di agevolare sia la

compilazione che la trasmissione all’INAIL delle copie di dette denunce/segnalazioni.

Art. 4 Compensi.

Il compenso stabilito per la redazione di ciascun certificato al medico di medicina generale

titolare del caso, anche quando la certificazione sia redatta dal proprio sostituto è pari a euro

27,50 e viene corrisposto per un massimo di tre certificati. L’eventuale riammissione in

temporanea per lo stesso caso non da luogo ad ulteriori compensi. L’INAIL provvede alla

liquidazione dei compensi trimestralmente, sulla base delle fatturazioni effettuate dal medico

stesso e secondo le modalità dallo stesso indicate. E’ fatto divieto al medico di percepire

direttamente dall’assicurato compensi, a qualsiasi titolo, per le certificazioni di cui al presente

Accordo, alla luce dell’art. 57, ultimo comma della legge n°833/1978.

Art. 5 Compenso professionale per la trattazione informatica del caso.

Costituisce maggior apporto professionale la compilazione e l’invio della certificazione

mediante mezzo informatico. Tale utilizzo prevede l’inserimento dei dati negli specifici campi

– stabiliti dal modello informatico conforme agli allegati A e B – attinenti, tra l’altro,

l’anamnesi lavorativa e patologica del soggetto, nonché le menomazioni lavorative ed extra

lavorative preesistenti ed ogni altro elemento clinico diagnostico necessario alla trattazione del

caso. Analogamente deve essere considerato apporto professionale quello connesso con la

trattazione informatica del caso comprensiva della eventuale trascrizione e invio telematico dei

contenuti delle certificazioni redatte da altri medici (ancorché non convenzionati) con

conseguente integrazione e valutazione dei contenuti del modello cartaceo. Per la trattazione

informatica del caso (cfr. Nota tecnica, All. C), secondo i criteri riportati all’art. 2, è prevista la

corresponsione di un compenso professionale pari a 5 euro per ogni certificazione trasmessa

all’INAIL in via telematica sempre nel limite massimo dei tre certificati.

Art. 6 Obblighi contributivi e ritenute.

L’INAIL sui compensi liquidati provvede a versare all’ENPAM il contributo previdenziale,

comprensivo della quota a carico del medico, calcolato nella misura prevista dall’Accordo Collettivo

nazionale per la medicina generale vigente al momento del pagamento. I compensi, inoltre, sono

soggetti alla ritenuta di acconto dell’imposta sul reddito (IRE), mentre sono esenti da IVA ai sensi della

circolare n°4 del 28 gennaio 2005 e secondo quando previsto nella risoluzione n°36/E del 13 marzo

2006 dell’Agenzia delle Entrate.

Art. 7 Avvio dell’infortunato all’INAIL.

Il medico sempre nell’ottica di agevolare la tempestiva “presa in carico” dell’assicurato da parte

dell’INAIL, avvierà quanto prima l’assicurato stesso alle strutture INAIL per gli ulteriori accertamenti

medicolegali e per la relativa certificazione. Eventuali certificazioni rilasciate dai medici di famiglia

successivamente alla convocazione dell’assicurato da parte dell’INAIL non daranno luogo alla

corresponsione di alcun compenso.

Art. 8 Formazione.

Le parti si impegnano a promuovere opportune iniziative scientifiche e di formazione dei medici in

merito alla piena conoscenza della legislazione in materia, anche ai fini della corretta aderenza della

certificazione alla normativa di legge.

Art. 9 Durata dell’accordo.

Il presente accordo ha durata biennale con decorrenza dalla sottoscrizione e mantiene i suoi effetti

fino al rinnovo, che dovrà intervenire entro sei mesi dalla sua scadenza.

Art.10 Mancato rinnovo.

Trascorsi sei mesi dalla scadenza, in caso di mancato rinnovo del presente accordo tra le parti ed in

presenza di formale denuncia dello stesso, i medici aderenti alle relative rappresentanze sindacali di

categoria possono erogare le prestazioni che costituiscono oggetto dell’accordo stesso in regime di

libera professione.

Norma finale

Le parti, nel ribadire che la trattazione telematica della certificazione è a grande valore aggiunto

sotto il profilo professionale e istituzionale, confermano il reciproco impegno a favorire il rapido

pieno sviluppo di tale attività informatica da parte dei medici. A tal fine l’Istituto e le parti sindacali

si impegnano a realizzare il periodico monitoraggio della trasmissione telematica, al fine di

individuare elementi di interesse comune che rappresentino necessari correttivi all’accordo.

Trascorsi dodici mesi dalla stipula dell’accordo le parti procedono alla prima verifica in tal senso.

Roma / / 2007

CUMI ______________________________ Per l’INAIL Il

Presidente

FIMMG ____________________________

SIMET _____________________________

SNAMI ____________________________

ALLEGATO C

Bozza

Accordo per la disciplina dei rapporti economici con i Medici di famiglia

che redigono la certificazione medicolegale a favore degli infortunati sul

lavoro e dei tecnopatici.

Le modalità tecniche di trasmissione telematica delle certificazioni attualmente previste sono:

1. 1. Modalità ON LINE, mediante collegamento diretto al sito dell’Istituto e con

compilazione interattiva delle mappe previste dall’apposita procedura.

2. 2. Modalità OFF LINE, mediante compilazione delle mappe interattive, con invio differito

al medesimo sito INAIL, scaricando preventivamente sulla propria postazione di lavoro il programma –

fornito dall’INAIL – per la compilazione dei moduli dei certificati.

3. 3. Modalità OFF LINE da tracciato, appositamente generato dal programma proprio del

medico sulla base delle specifiche fornite dall’Istituto in coerenza con i modelli cartacei A e B, ed

inviato con modalità differita al sito INAIL

 
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