BOZZA ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI ECONOMICI CON I MEDICI DI FAMIGLIA CHE REDIGONO LA CERTIFICAZIONE A FAVORE DEGLI
INFORTUNI SUL LAVORO E DEI TECNOPATICI
Premesso che:
. • il 1° comma dell’art 12 della legge 11 marzo 1988 n. 67, stabilisce che “l’INAIL,
in deroga al disposto dell’art 14, comma 3°, lettera , della legge 23 Dicembre 1978 n.883,
provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medicolegale sui
lavoratori infortunati e tecnopatici”;
. • l’INAIL in attuazione di tale disposto legislativo, ha definito la disciplina relativa
alla certificazione di competenza, secondo criteri idonei a garantire l’espletamento dei suoi
compiti istituzionali in conformità ai criteri delineati nella legge del 9 marzo 1989 n. 88 e alle
norme di attuazione della legge del 7 agosto 1990, n. 241, per quanto concerne in particolare la
qualità e tempestività delle prestazioni e dei servizi a favore dei lavoratori infortunati e
tecnopatici;
. • in tale ambito l’INAIL ha predisposto una specifica modulistica per le
certificazioni
redatte dai medici esterni (All.ti A e B);
. • le predette certificazioni configurano una forma di fattiva collaborazione con
l’Istituto nella gestione del caso di infortunio, in quanto non sono semplice
attestazione dell’inabilità temporanea al lavoro, ma contengono informazioni utili,
così come previsto dall’ art. 53 del T.U., per l’istruttoria medicolegale che sarà
svolta successivamente dai medici dell’Istituto. Si fa riferimento ai dati anamnestici
lavorativi e patologici, nonché alle menomazioni lavorative ed extralavorative
preesistenti e ad ogni altro elemento clinico diagnostico necessario alla trattazione
del caso;
. • sempre nell’ottica della qualità e tempestività delle prestazioni e dei servizi a
favore degli assicurati, le parti firmatarie del presente Accordo riconoscono il valore aggiunto
professionale dell’utilizzo delle procedure informatiche e si impegnano a mettere in atto tutte le
iniziative per la piena informatizzazione delle attività di certificazione. Dette iniziative daranno
risalto,sotto il profilo professionale, alla raccolta dei dati anamnestici lavorativi e patologici;
• insieme all’informatizzazione,le parti intendono approfondire,congiuntamente,gli
aspetti sanitari collegati ai rischi lavorativi al fine di rendere un fattivo contributo
all’emersione delle patologie lavorocorrelate e a tutte le rilevazioni statistico
epidemiologiche che una reale collaborazione tra le parti possa consentire, con
particolare riguardo all’alimentazione del Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o
ad esso correlate di cui al comma 5 dell’art.10 del D.Lgs n.38/2000;
. • l’INAIL porrà in essere un’attività formativa atta a favorire la migliore efficacia
del presente Accordo;
. • le parti si impegnano a garantire che la gestione ed il trattamento dei dati sensibili
siano effettuati nel pieno rispetto delle disposizioni di cui alla legge n.196/2003 in materia di
privacy;
L’ INAIL, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica in
Roma, via IV Novembre n. 144
e
le rappresentanze sindacali di categoria CUMI, FIMMG, SIMET, SNAMI
concordano quanto segue:
Art. 1 Campo di applicazione.
Il presente Accordo regola i rapporti tra l’INAIL e i medici di famiglia inerenti la
compilazione e trasmissione dei certificati, che i medici stessi redigono a favore dei
lavoratori infortunati e tecnopatici, nonché i compensi previsti per dette attività.
Art. 2 Compiti del medico.
Il medico si impegna a redigere la certificazione (modelli A e B) riportando le informazioni
previste dall’art. 53 del T.U. 1124 del 30 giugno 1965, nonché tutti gli altri dati presenti nella
nuova modulistica. Si impegna, altresì, a trasmetterla all’ INAIL entro il primo giorno di
attività ambulatoriale successivo alla visita, pena la non corresponsione degli emolumenti
previsti dagli art. 3 e 5. Ai fini di cui sopra l’Istituto richiederà al medico l’articolazione
dell’orario relativo all’espletamento della propria attività lavorativa ambulatoriale.
La certificazione, redatta sulla base del modello di cui agli allegati A e B, deve essere
completa in ogni sua parte, pena la non corresponsione dei predetti emolumenti previsti dagli
art. 3 e 5. Detti modelli potranno essere suscettibili di modifica in relazione a nuove
disposizioni di legge o a intervenuti regolamenti in materia di privacy. La trasmissione dovrà
avvenire: a)per via informatica In tal caso il medico dovrà attenersi alle specifiche tecniche e
alle modalità procedurali definite dall’INAIL medesimo, nel rispetto delle disposizioni del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale” e successive modifiche ed
integrazioni. In particolare, dovrà richiedere all’INAIL l’autenticazione per l’accesso alla
funzione di invio telematico delle certificazioni.
Il medico si impegna, inoltre, a consegnare copia cartacea per l’infortunato e per il datore di
lavoro, ottenuta a mezzo stampa, nonché a conservare, per un massimo di tre anni dalla data di
compilazione, un’ulteriore copia debitamente sottoscritta da parte dell’interessato, per essere
esibita a richiesta dell’INAIL o di altro Ente o Organismo. b) con altra modalità (es:fax o buste
preaffrancate) Nelle more dell’informatizzazione, la certificazione avverrà sulla versione
cartacea dei predetti modelli A e B predisposti dall’INAIL. L’INAIL si impegna a fornire al
medico i modelli cartacei e le buste preafrancate sulla base di apposita richiesta. In mancanza
dei predetti modelli il medico potrà redigere eccezionalmente il certificato su copia a stampa,
che potrà essere scaricata al sito www.inail.it (assicurazione, modulistica, download dei modelli), completandolo, comunque, in ogni sua parte ed inoltrandolo all’INAIL. Anche nel
caso in cui il medico rediga il certificato su supporto cartaceo provvederà a consegnare copia
per l’infortunato e per il datore di lavoro.
Art. 3 Denunce segnalazioni ai sensi dell’art. 139 del T.U. (DPR n° 1124/65)
In attesa della semplificazione del flusso di trasmissione delle denunce/segnalazioni di cui al
combinato disposto dell’art. 139 del T.U. DPR n° 1124/65 e dell’art. 10 del D. Lgs n° 38/2000,
ai fini dell’alimentazione del Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso
correlate, istituito presso l’Istituto ai sensi del comma 5 del citato art. 10 i medici di famiglia si
impegnano a trasmettere copia di dette denunce/segnalazioni alle competenti sedi dell’Inail.
L’INAIL si impegna, altresì, a realizzare idonei strumenti informatici al fine di agevolare sia la
compilazione che la trasmissione all’INAIL delle copie di dette denunce/segnalazioni.
Art. 4 Compensi.
Il compenso stabilito per la redazione di ciascun certificato al medico di medicina generale
titolare del caso, anche quando la certificazione sia redatta dal proprio sostituto è pari a euro
27,50 e viene corrisposto per un massimo di tre certificati. L’eventuale riammissione in
temporanea per lo stesso caso non da luogo ad ulteriori compensi. L’INAIL provvede alla
liquidazione dei compensi trimestralmente, sulla base delle fatturazioni effettuate dal medico
stesso e secondo le modalità dallo stesso indicate. E’ fatto divieto al medico di percepire
direttamente dall’assicurato compensi, a qualsiasi titolo, per le certificazioni di cui al presente
Accordo, alla luce dell’art. 57, ultimo comma della legge n°833/1978.
Art. 5 Compenso professionale per la trattazione informatica del caso.
Costituisce maggior apporto professionale la compilazione e l’invio della certificazione
mediante mezzo informatico. Tale utilizzo prevede l’inserimento dei dati negli specifici campi
– stabiliti dal modello informatico conforme agli allegati A e B – attinenti, tra l’altro,
l’anamnesi lavorativa e patologica del soggetto, nonché le menomazioni lavorative ed extra
lavorative preesistenti ed ogni altro elemento clinico diagnostico necessario alla trattazione del
caso. Analogamente deve essere considerato apporto professionale quello connesso con la
trattazione informatica del caso comprensiva della eventuale trascrizione e invio telematico dei
contenuti delle certificazioni redatte da altri medici (ancorché non convenzionati) con
conseguente integrazione e valutazione dei contenuti del modello cartaceo. Per la trattazione
informatica del caso (cfr. Nota tecnica, All. C), secondo i criteri riportati all’art. 2, è prevista la
corresponsione di un compenso professionale pari a 5 euro per ogni certificazione trasmessa
all’INAIL in via telematica sempre nel limite massimo dei tre certificati.
Art. 6 Obblighi contributivi e ritenute.
L’INAIL sui compensi liquidati provvede a versare all’ENPAM il contributo previdenziale,
comprensivo della quota a carico del medico, calcolato nella misura prevista dall’Accordo Collettivo
nazionale per la medicina generale vigente al momento del pagamento. I compensi, inoltre, sono
soggetti alla ritenuta di acconto dell’imposta sul reddito (IRE), mentre sono esenti da IVA ai sensi della
circolare n°4 del 28 gennaio 2005 e secondo quando previsto nella risoluzione n°36/E del 13 marzo
2006 dell’Agenzia delle Entrate.
Art. 7 Avvio dell’infortunato all’INAIL.
Il medico sempre nell’ottica di agevolare la tempestiva “presa in carico” dell’assicurato da parte
dell’INAIL, avvierà quanto prima l’assicurato stesso alle strutture INAIL per gli ulteriori accertamenti
medicolegali e per la relativa certificazione. Eventuali certificazioni rilasciate dai medici di famiglia
successivamente alla convocazione dell’assicurato da parte dell’INAIL non daranno luogo alla
corresponsione di alcun compenso.
Art. 8 Formazione.
Le parti si impegnano a promuovere opportune iniziative scientifiche e di formazione dei medici in
merito alla piena conoscenza della legislazione in materia, anche ai fini della corretta aderenza della
certificazione alla normativa di legge.
Art. 9 Durata dell’accordo.
Il presente accordo ha durata biennale con decorrenza dalla sottoscrizione e mantiene i suoi effetti
fino al rinnovo, che dovrà intervenire entro sei mesi dalla sua scadenza.
Art.10 Mancato rinnovo.
Trascorsi sei mesi dalla scadenza, in caso di mancato rinnovo del presente accordo tra le parti ed in
presenza di formale denuncia dello stesso, i medici aderenti alle relative rappresentanze sindacali di
categoria possono erogare le prestazioni che costituiscono oggetto dell’accordo stesso in regime di
libera professione.
Norma finale
Le parti, nel ribadire che la trattazione telematica della certificazione è a grande valore aggiunto
sotto il profilo professionale e istituzionale, confermano il reciproco impegno a favorire il rapido
pieno sviluppo di tale attività informatica da parte dei medici. A tal fine l’Istituto e le parti sindacali
si impegnano a realizzare il periodico monitoraggio della trasmissione telematica, al fine di
individuare elementi di interesse comune che rappresentino necessari correttivi all’accordo.
Trascorsi dodici mesi dalla stipula dell’accordo le parti procedono alla prima verifica in tal senso.
Roma / / 2007
CUMI ______________________________ Per l’INAIL Il
Presidente
FIMMG ____________________________
SIMET _____________________________
SNAMI ____________________________
ALLEGATO C
Bozza
Accordo per la disciplina dei rapporti economici con i Medici di famiglia
che redigono la certificazione medicolegale a favore degli infortunati sul
lavoro e dei tecnopatici.
Le modalità tecniche di trasmissione telematica delle certificazioni attualmente previste sono:
1. 1. Modalità ON LINE, mediante collegamento diretto al sito dell’Istituto e con
compilazione interattiva delle mappe previste dall’apposita procedura.
2. 2. Modalità OFF LINE, mediante compilazione delle mappe interattive, con invio differito
al medesimo sito INAIL, scaricando preventivamente sulla propria postazione di lavoro il programma –
fornito dall’INAIL – per la compilazione dei moduli dei certificati.
3. 3. Modalità OFF LINE da tracciato, appositamente generato dal programma proprio del
medico sulla base delle specifiche fornite dall’Istituto in coerenza con i modelli cartacei A e B, ed
inviato con modalità differita al sito INAIL