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Circolare Regione Calabria su delibera prescrivibilità farmaci Stampa E-mail
Scritto da Bruno Cristiano   
venerdì 06 aprile 2007

Delibera Giunta Regionale del 13 febbraio 2007 n° 93

 

Con la nota dipartimentale n. 7862 del 26 febbraio 2007, si è provveduto a notificare alle SS.LL. le deliberazioni della Giunta Regionale contenenti i fondamenti programmatici relativi al contenimento della spesa farmaceutica per il corrente anno.

In particolare, con la D.G.R. n. 93/2007, sono state adottate nuove disposizioni concernenti modalità di prescrizione e dispensazione di farmaci a carico del SSR, per le quali si rende necessario chiarire alcune modalità operative.

Le suddette disposizioni sono immediatamente esecutive e, pertanto, ciascuna Azienda è tenuta ad avviare nell’immediato tutte le procedure necessarie all’applicazione delle stesse.

Punto 2.a. – MONOPRESCRIZIONE

I medici prescrittori, relativamente ai farmaci erogati dal Servizio Sanitario Regionale, limiteranno il numero delle confezioni prescritte ad un massimo di una per singola specialità, fatta eccezione per i seguenti casi:

Gli antibiotici in confezione monodose;

I medicinali somministrabili per fleboclisi;

I medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica;

I farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore, per i quali è consentita la prescrizione in un’unica ricetta di un numero di pezzi sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni.

La deroga della monoprescrizione è consentita, limitatamente a due confezioni dello stesso prodotto nella medesima ricetta, esclusivamente nel caso di prescrizioni effettuate per i soggetti di seguito elencati:

Soggetti affetti da patologie croniche ed invalidanti, di cui al D.M. 329/99 e s.m.i., limitatamente ai farmaci correlati alla patologia (a prescindere dal possesso o meno del tesserino di esenzione per patologia rilasciato dalla A.S.);

Soggetti affetti da patologie rare di cui al D.M. 279/01;

Invalidi di guerra (codice di esenzione G01, G02);

Grandi invalidi per lavoro (codice di esenzione L01);

Grandi invalidi per servizio (codice di esenzione S01);

Invalidi civili al 100% (codice di esenzione C01 e C02);

Si precisa che ai sensi della Legge 206/04 le vittime del terrorismo e della criminalità sono equiparate agli invalidi di guerra.

Punto 2.b. – LISTA DI TRASPARENZA

La regione, nell’ottica del contenimento della spesa nel tetto del 13%, tra le altre misure individuate, ha ritenuto necessario l’adozione della lista di trasparenza, composta da specialità scadute da brevetto e farmaci generici, cosiddetti equivalenti, il cui costo ha subito una notevole diminuzione.

Nel premettere che la scelta del farmaco più idoneo alla patologia da trattare spetta esclusivamente al medico, responsabile di tutto il percorso terapeutico, lo stesso dovrà prioritariamente attingere dall’elenco nazionale (la Lista di Trasparenza è disponibile on line sul sito www.agenziafarmaco.it), in maniera da coniugare l’appropriatezza del trattamento con l’economicità.

La dicitura di non sostituibilità del farmaco potrà essere apposta dal medico solo in particolari casi, suffragati da documentazione clinica; in tal caso il farmaco sarà completamente a carico del SSR e il paziente non dovrà corrispondere alcuna differenza di prezzo.

Il risparmio ottenuto da una maggiore attenzione sulla scelta del farmaco, offre l’opportunità di garantire farmaci più costosi destinati a pazienti senza alternativa terapeutica, con una migliore allocazione delle risorse.

Punto 2.c. – INIBITORI DI POMPA PROTONICA

La delibera di Giunta Regionale, in ottemperanza ai criteri di appropriatezza della EBM e in osservanza della Note AIFA 1 e 48, rende prescrivibili a carico del SSR, gli inibitori della pompa protonica (IPP) il cui costo per dose definita giornaliera (DDD) riferito al prezzo al pubblico non sia superiore al prezzo minimo di riferimento calcolato in Euro 0,90.

Alla luce di tali disposizioni i medici, fermo restando la libertà di prescrivere secondo scienza e coscienza, qualora si renda necessaria una terapia con inibitori della pompa protonica, effettueranno prescrizioni di farmaci il cui costo per giorno di terapia, riferito al prezzo al pubblico, non sia superiore ad Euro 0,90.

Nel caso di prescrizione di un farmaco con prezzo superiore a quello di riferimento, sarà cura del medico informare il paziente sulla differenza di prezzo da corrispondere all’atto della spedizione della ricetta.

In caso di intolleranza, insufficiente risposta clinica o possibile interazione farmacologia, il medico potrà derogare a tal limite, acquisendo opportuna documentazione e apponendo sulla stessa ricetta del SSR, nelle otto caselle collocate in alto a destra sotto il codice fiscale e destinate ai provvedimenti regionali, DGRC9307; in tal caso il farmaco sarà posto completamente a carico del SSR.

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Si precisa che la suddetta deroga, non valida per le limitazioni previste dalla Nota AIFA 1, in quanto destinata alla prevenzione, risulta applicabile per le limitazioni previste dalla Nota AIFA 48, in quanto in particolari casi le dosi consigliate in scheda tecnica potrebbero superare il costo massimo definito per giorno di terapia.

A tal fine, per dare immediata esecuzione al provvedimento, si allega alla presente, una tabella riassuntiva di tutte le specialità attualmente in commercio, con il prezzo rimborsato dalla Regione Calabria.

La FEDERFARMA Calabria avrà cura di aggiornare la banche dati del farmaco in uso sul territorio regionale.

Punto 3. – DISPENSAZIONE FARMACI PER IL PRIMO CICLO DI DIMISSIONE

La distribuzione diretta dei medicinali, garantisce la continuità del trattamento farmacologico avviato in ospedale durante il ricovero /ricovero ordinario, day hospital, day surgery) e deve essere effettuata limitatamente al primo ciclo di terapia, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione.

Per tali trattamenti farmacologici devono essere utilizzati esclusivamente i medicinali di fascia A compresi nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero.

Con le stesse modalità devono essere dispensati anche i farmaci prescritti a seguito di visita specialistica ambulatoriale ospedaliera.

I farmaci prescritti e dispensati devono coprire la terapia fino ad un massimo di 30 giorni e la durata del primo ciclo di terapia deve, in linea generale, corrispondere a quella assicurata da una confezione integra del farmaco o multipli di essa in caso di confezione monodose, pertanto dovrà essere evitato, all’atto della consegna, qualsiasi sconfezionamento.

L’erogazione dei medicinali, nei limiti e nei quantitativi espressamente indicati, è eseguita esclusivamente dai farmacisti, secondo le modalità concordate all’interno di ciascuna Azienda Sanitaria e Ospedaliera, essendo tale figura l’unica abilitata a fornire tutte le informazioni utili per una corretta utilizzazione e conservazione del farmaco.

Il Servizio di Farmacia registrerà attraverso un sistema informatico i dati relativi a tale distribuzione. Al fine di ottenere una contabilità separata di magazzino.

I responsabili delle farmacie ospedaliere adotteranno ogni idonea iniziativa per garantire ai pazienti in dimissione la consegna della terapia, interagendo opportunamente con i medici delle UU.OO. e degli ambulatori.

E’ consentito, al fine di non creare disagi agli assistiti, la spedizione delle ricette del SSN, contenenti prescrizioni di farmaci di fascia A per il primo ciclo terapeutico, presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico.

Tale deroga è consentita esclusivamente nel caso di dimissioni di ricovero in orari di chiusura delle farmacie ospedaliere; detto orario dovrà risultare nella corrispondente voce della scheda di dimissione ospedaliera (SDO).

In tal caso il medico ospedaliero prescriverà la terapia sul ricettario del SSR.

Punto 4. – DISPENSAZIONE FARMACI DEL PHT

La D.G.R. n. 93/07 prevede la stipula dell’accordo unico regionale per la distribuzione dei farmaci del PHT.

Fino alla piena operatività del suddetto accordo, si rende necessario che ciascuna azienda Sanitaria individui le modalità di distribuzione:

Diretta, attraverso le proprie strutture, ove ne sussistano le condizioni;

Per conto, attraverso le farmacie convenzionate, a seguito di accordi con le associazioni sindacali di categoria.

Nel caso di distribuzione diretta, i Direttori Generali dovranno creare le condizioni ottimali per una corretta conservazione e distribuzione del farmaco, tenendo presente che l’unica figura deputata a tale attività è il farmacista.

E’ obbligatorio per le Aziende assicurare un sistema di monitoraggio continuo di tale distribuzione, registrando tutte le consegne su supporto informatico, al fine di ottenere una contabilità separata dagli altri farmaci e consentire in itinere un controllo dei costi.

Sia che si opti per la distribuzione diretta che per la distribuzione per conto, dopo l’avvio di tutte le procedure, i Direttori Generali invieranno a questo Dipartimento apposita nota con le modalità adottate.

Nei casi particolari di pazienti impossibilitati a raggiungere la Struttura Pubblica, la ricetta potrà essere spedita presso la farmacia convenzionata, ovvero l’Azienda Sanitaria potrebbe valutare l’opportunità di una consegna domiciliare.

FARMACI H Osp 2

Relativamente ai farmaci H Osp 2, restano in vigore le disposizioni già impartite con D.D.G. n. 146 del 16 gennaio 2006, che autorizza la distribuzione degli stessi attraverso le Aziende Sanitarie di residenza dei pazienti.

Al fine di garantire la piena funzionalità delle Unità Operative Farmaceutiche Ospedaliere e Territoriali, i Direttori Generali adotteranno provvedimenti organizzativi e gestionali, valutando l’opportunità di ricorrere agli istituti previsti dalle norme vigenti.

 
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