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Scritto da Redazione Fimmg   
martedě 07 luglio 2009

COMUNICATO STAMPA

La  F.I.M.M.G., (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale), interviene per fare chiarezza a proposito dell'applicazione della deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 247/2009  e successiva circolare esplicativa prot 10750 del 14 maggio 2009, a proposito dell’introduzione del Ticket per la partecipazione del cittadino alla spesa relativa alle prestazioni di assistenza farmaceutica convenzionata, specialistica, diagnostica strumentale e di laboratorio, ivi comprese quelle erogate in pronto soccorso per codice bianco o verde.In questi giorni si è creata molta confusione con  inevitabile disagio per i cittadini utenti,  sull’applicazione della predetta delibera, nonostante la chiarezza con la quale e' stata redatta la successiva circolare esplicativa, soprattutto per quanto riguarda l’esenzione per reddito dei cittadini. Si  assiste ad un andirivieni di cittadini ai quali si nega, da parte dei soggetti erogatori , la prestazione sanitaria adducendo motivazioni che nulla hanno a che fare con le regole dettate sia dall’atto deliberativo che dalla successiva circolare esplicativa. La circolare, emanata in data 14 Maggio 2009  prevede che: “…sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa (sia dalla quota fissa di €. 1,00 per ricetta che dalla quota fissa aggiuntiva) i soggetti ed i loro familiari a carico con un reddito complessivo per nucleo familiare fino a €. 10.000,00 attestato tramite l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)… le Aziende Sanitarie, attraverso gli uffici a ciò preposti sulla base della loro organizzazione, rilasceranno apposita certificazione con il codice E00 su esibizione da parte del cittadino della dichiarazione ISEE relativa al nucleo familiare… l’esenzione per reddito, certificata nei modi di cui sopra dall’azienda sanitaria, sarà riportata dal soggetto che eroga la prestazione (farmacisti, laboratorio analisi, specialisti, ecc.)…in assenza di attestazione ISEE deve essere accettata, in via del tutto temporanea, e comunque non oltre il 15 giugno 2009 ( termine prorogato al 30 luglio), autocertificazione sul possesso del requisito…”.Per quanto riguarda, invece, l’esenzione per patologie croniche e status (invalidi civili, ciechi e sordomuti, ecc.) è il medico prescrittore che riporterà nel campo della ricetta a ciò preposto il codice di esenzione nei modi e forme in atto vigenti e che comunque, in assenza di esenzione per status e per patologia, dovrà sempre biffare la  lettera N come da disciplinare tecnico SSN DM 17/03/2008. Per cui l’esenzione per patologia cronica e status   (categorie protette)   è riportata dal  medico curante sulla ricetta nel campo a ciò preposto (prime tre caselle vicino alla N),  mentre l’esenzione per reddito deve essere riportata sulla ricetta (sulle tre caselle  ombreggiate poste a destra vicino alla R) dal soggetto che eroga la prestazione (farmacisti, laboratorio analisi, specialisti, Pronto Soccorso, ecc.) apponendo il codice  E00 e la biffatura della lettera R, per come previsto dalle leggi vigenti, in particolare  disciplinare tecnico della nuova ricetta SSN, emanato dal ministero dell'economia e finanze  con decreto del 18 Maggio 2004 in applicazione alle disposizioni di cui  all'Art. 50 della legge n.326/2003. Si precisa che la biffatura della lettera N nega l’esenzione per patologia e per status  mentre  la biffatura della lettera R concede l’esenzione per reddito per cui le due biffature nella  stessa ricetta  debbono coesistere  avendo significato diverso e diversa responsabilità. Si fa  presente che la responsabilità dell’esenzione per reddito (E00) è sempre del soggetto che  eroga la prestazione anche se il prescrittore erroneamente la appone.                                                                                            

Il Segretario Regionale Generale                                                        

Dott. Bruno Cristiano

 
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