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ESPOSTO CONTRO ASL 11 PER INDENNITA' COLLABORATORE DI STUDIO Stampa E-mail
Scritto da Segreteria Fimmg   
venerdě 06 giugno 2008

                                                                                       COMMISSARIO STRAORDINARIO

                                                                         ASP REGGIO CALABRIA

                                                

                                                                            ASSESSORE ALLA SALUTE

                                                                    REGIONE CALABRIA

                                                                         

                                                                               MINISTERO DELLA SALUTE

                                              ROMA

 

                                                                                    PROCURA DELLA REPUBBLICA

                                                                            PRESSO IL TRIBUNALE DI

                                                                 REGGIO CALABRIA

 

      Nella mia qualità di  Segretario Regionale Fimmg comunico alle S.V. il disappunto in ordine alla decisione adottata dal Direttore Ufficio GRU della ASP di Reggio Calabria di sospendere la indennità, a decorrere dal mese di aprile 2008, per il collaboratore di studio professionale ai Medici di Medicina Generale interessati; detta determinazione è iniqua, inopportuna, arbitraria, illegittima e censurabile sotto vari profili.

     In primis occorre precisare che l’indennità oggetto di revoca trova la sua disciplina all’art.59 del ACN alla voce ”trattamento economico” e il comma 14 così recita “la indennità per il collaboratore di studio e/o per l’infermiere professionale è riconosciuta a ciascun medico anche se operante in forma associativa…”.

    Detta norma contrattuale non lascia ombra di dubbio e la indennità in questione è dovuta poiché, unitamente alle altre indennità previste, fa parte integrante del trattamento economico a favore del medico di medicina generale.

    Ora la determinazione adottata dalla ASP pone in essere una vistosa violazione  delle norme contrattuali, una compressione dei diritti del medico di medicina generale ed un comportamento prettamente antisindacale .

    L’atto quindi si appalesa viziato sotto ogni aspetto e  palesemente illegittimo poiché adottato in spregio a tutte le norme regolamentari, compreso un eccesso di potere da parte dell’organo che l’ha emesso. E’ peraltro inutile ripetere che la indennità in questione rappresenta un diritto acquisito da parte del medico di medicina generale e come tale costituzionalmente garantito.

   Alla luce di dette brevi considerazioni si invita e si diffida la ASP di Reggio Calabria nella persona del legale rappresentante a voler con immediatezza procedere alla revoca del provvedimento.

   Si chiede altresì alle Autorità a cui la presente è indirizzata un intervento preciso teso a rimuovere l’ ingiustizia e l’ illegittima determinazione assunta dall’Organo Aziendale.

  Con osservanza.

 

Il Segretario Generale Regionale

Dott. Bruno Cristiano

                                                                                             

 
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