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FALSA ATTESTAZIONE IN ASSENZA DI VISITA MEDICA Stampa E-mail
Scritto da Avv. Ennio Grassini   
lunedě 26 maggio 2008

CORTE  DI CASSAZIONE penale: FALSA ATTESTAZIONE IN ASSENZA DI VISITA MEDICA
Si presuppone sempre  la visita medica del paziente.
Il certificato rilasciato dal medico è destinato a provare la verità di fatti morbosi a qualsiasi terzo interessato e presuppone necessariamente, anche se implicitamente, che il medico stesso abbia proceduto direttamente all'accertamento della malattia mediante visita del paziente. Per conseguenza risponde di falso ideologico il medico che attesti una malattia senza aver compiuto la visita, anche se di essa non abbia fatto esplicita menzione nel certificato Integra il reato di falsità ideologica commessa dal p.u. in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) - e non quello di falsità ideologica commessa dal p.u. in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 cod. pen.) - la condotta del medico di base che rediga una proposta di trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di un paziente del quale attesti falsamente l'alterazione psichica, senza sottoporlo a visita, considerato che il provvedimento che dispone il t.s.o. di un infermo di mente è adottato dal sindaco su proposta motivata di un medico, convalidata da un altro medico della struttura sanitaria pubblica, che si inserisce nell'attività della P.A. disciplinata dalla legge n. 180 del 1978 quale atto di impulso di natura costrittiva (derivando da esso l'obbligatoria soggezione del paziente ad ulteriori visite) di un procedimento amministrativo.

 
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