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ILL.MO SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI REGGIO CALABRIA ESPOSTO DENUNCIA La FIMMG - Federazione Italiana Medici di Medicina Generale - di Reggio Calabria, in persona del suo Segretario Regionale Dott. Bruno Cristiano, residente a Brancaleone (RC), Corso Umberto, n.54, tel. 338 8706137, espone quanto segue alla S. V. Ill.ma. Da anni si assiste regolarmente e periodicamente a pubblicazioni, sulla stampa regionale, di presunte somme indebitamente erogate ai medici dì Medicina Generale in relazione a pazienti deceduti, trasferiti e/o doppia iscrizione. Occorre puntualizzare che il sistema di aggiornamento delle scelte e revoche dei pazienti a livello regionale avviene, o meglio dovrebbe avvenire, attraverso operazioni giornaliere, mensili e semestrali, che purtroppo viene sistematicamente disatteso dall'Azienda Provinciale di Reggio Calabria ed in particolare dagli Organi preposti a curare il rapporto con i Medici di Medicina Generale. I polveroni che sono stati elevati, tramite mass media, contro i medici di Medicina Generale - ritenuti responsabili di godere di compensi non dovuti - sono stati sempre, dopo attente verifiche con l'ausilio anche del Sindacato dei Medici di Medicina Generale, puntualmente smantellati dimostrando che i dati reali erano del tutto diversi e notevolmente inferiori rispetto a quelli pubblicati dall’Ass.to alla Salute della Regione Calabria. Si precisa inoltre che vari sono stati i tentativi da parte di detto Ass.to di porre ordine in una materia dove, gli unici danneggiati risultano essere alla fine i Medici di Medicina Generale rappresentati dall'esponente.In particolare si richiama qui la circolare del 07.11.2006 prot . n. 18039 e la successiva del 20.07.2007 n. 18048, con la quale l'Ass.to alla Sanità forniva alle Aziende Sanitarie indicazioni sugli adempimenti relativi alla verifica amministrativa dell’anagrafe degli assistiti e alle modalità di eventuali recuperi nei confronti di quei medici che avevano ottenuto somme indebite, mettendo in risalto le procedure di cui all'art. 42 dell'Accordo Collettivo Nazionale. Nello specifico veniva ribadito che l'ASP era tenuta ad inviare al medico interessato il tabulato nominativo relativo ai pazienti oggetto di revoca completo della causa, decorrenza della revoca medesima oltre che dell’importo da ritenere. Tanto in perfetta applicazione delle norme contrattuali contenute nel nuovo accordo che prevede una specifica ed innovativa procedura per la restituzione delle somme indebitamente pagate dall’ Azienda Sanitaria ai Medici di Medicina Generale.Ora, l'ASP di Reggia Calabria, attraverso una riunione tenuta il 20.03.2008 con i Responsabili di diversi Distretti facenti parte dell'ex ASL n. 11, ribadiva la necessità di uniformare le procedure di scelta-revoca dei pazienti e la necessità di trasmettere i relativi moduli ai medici di Medicina Generale perché questi possano avere contezza delle scelte e revoche dei propri assistiti. In detta riunione, poi, i Responsabili di alcuni Distretti mettevano in risalto che erano stati regolarmente trasmessi i riepiloghi ai Medici di Medicina Generale, altri evidenziavano che avrebbero potuto garantire detto servizio fino al 29.02.2008 ed altri ancora che il servizio non era assolutamente attivato. In presenza di tale lampante e vistosa disfunzione nel servizio, e, conseguentemente, il mancato rispetto dell'iter procedurale di informare imedici di Medicina Generale circa la movimentazione delle scelte-revoche dei pazienti per ogni singolo medico, dovrebbe indurre correttamente gli organi della A.S.P. a mettere in atto una organizzazione sull'intero territorio e procedere, quindi, a tutte le verifiche necessarie per l'aggiornamento delle quote capitarie dei medesimi medici. Purtroppo tale comportamento si appalesa adottato in totale dispregio di tutte le norne contrattuali e dunque inficiato da assoluta mancanza di correttezza nell'agire amministrativo, poiché l'A.S.P. ha inteso con la decorrenza del mese di gennaio 2008 procedere a trattenute sul compenso mensile. La determinazione assunta, di cui ogni singolo medico ha avuto notizia solo all'atto della ricezione del relativo cedolino, mette in luce, infatti, un comportamento non solo difforme dai dettami normativi contrattuali tutelabile, peraltro, davanti al Giudice competente, ma anche un comportamento censurabile anche in sede penale per le gravi violazioni e le omissioni di cui si sono resi responsabili gli Organi della stessa Azienda Prav.le.Gli atti, quindi, emessi dalla P.A. sono da configurare come atti omissivi poiché gli Organi preposti si sono resi responsabili di inosservanza degli obblighi e dei presupposti essenziali che regolamentano il rapporto sinalagmatico. Peraltro, gli Organi dell’ASP sono tenuti al rispetto all'osservanza scrupolosa delle norme procedurali e contrattuali sancite dalle prescrizioni normative contenute nella legge 241/90. In effetti è stato disatteso l'obbligo della comunicazione all'interessato con l'indicazione di ogni singola quota passiva, della data di decorrenza, del computo della quota, nel rispetto delle previsioni economiche delle Convezioni avvicendatesi nel tempo, della decurtazione dalle quote dellesomme già versate agli organi previdenziali e fiscali.A ciò si aggiunge l'omessa convocazione del medico per stabilire, nel caso in cui dovessero risultare somme da restituire, concordemente modalità e tempi della restituzione.. Non è comunque ravvisabile, nel comportamento adottato dall’ASP una maggiore cautela dell’agire amministrativo da evitare di porre in essere atti del tutto illegittimi che possano comportare danni alla stessa Amministrazione, nel caso in cui, il singolo medico decidesse di adire l’Autorità Giudiziaria per il ristoro del danno illegittimamente subito a seguito delle reiterate violazioni di norme regolamentari e contrattuali da parte della medesima Azienda. Da quanto qui emerso non vi è alcun dubbio circa la sussistenza di un comportamento da parte degli Organi dell'A.S.P. di una condotta qua1ificabile quale abuso d'ufficio, laddove viene messo in atto la violazione del parametro della doverosità risultante da regole normative improntate ai principi di legalità, parzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione. L’incaricato del pubblico servizio, quindi, dai fatti casi come narrati ha messo in atto un comportamento meramente omissivo tale da determinare un dannoingiusto con riflessi non solo nei confronti della P .A. ma anche a carico del singolo medico.In effetti, la condotta degli incaricati di un servizio pubblico risulta essere lesiva del buon funzionamento e della imparzialità dell'azione amministrativa poiché adottata in contrasto con norme, se pur contrattuali, specificatamente mirate ad inibire o prescrivere la condotta stessa. Dai fatti sopra narrati sussiste, quindi, la cosiddetta “doppia ingiustizia” in quanto la condotta è connotata da violazioni di norme nonché dall’inosservanza, da parte degli organi preposti, del dovere di preventivamente comunicare e nel contempo motivare il provvedimento per come richiesto dall’art. 3 legge 241/90.Alla luce di tali concise censure, in ordine alle vicende sopra descritte, il sottoscritto dott. Bruno Cristiano, quale Segretario Regionale Generale della FIMMG, con il presente si rivolge all’On.le Procuratore perché, previ opportuni accertamenti con l’eventuale ausilio di consulenti, possa procedere nei confronti dei responsabili per ottenere la loro punizione ed inibire il reiterarsi di comportamenti illegittimi da parte della P.A. dichiarando sin d’ora la disponibilità ad integrare e a documentare i fatti esposti. Reggio Calabria 29.04.2008 Il Segretario Generale Regionale Dott. Bruno Cristiano
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