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PRESCRIZIONE SU RICETTARIO PERSONALE DI FARMACI NON RIPETIBILI (COMPRESO LA NIMESULIDE) NESSUN medico può essere sanzionato solo per il fatto di non indicare il codice fiscale dell'assistito sulla ricetta dell'AULIN; ed il tutto con buona pace dei NAS. Ovviamente il discorso è diverso se questi non indica NE' il nome e cognome dell'assistito NE' il codice fiscale, perchè in questo caso incorre in quanto previsto dall'Art. 148, comma 9, del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219: "Salvo che il fatto costituisca reato, il medico che prescrive un medicinale di cui al comma 1 dell'articolo 89 senza attenersi alle modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa da trecento euro a milleottocento euro". Quali sono quindi i farmaci che possono costituire problemi di ricettazione per il medico? Sono quelli previsti dall'Art. 89: "Sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta i medicinali che, presentando una o più delle caratteristiche previste dall'articolo 88, comma 1, possono determinare, con l'uso continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute". A sua volta l'Art. 88, comma 1, indica espressamente queste caratteristiche: sono quei farmaci che "possono presentare un pericolo, direttamente o indirettamente, anche in condizioni normali di utilizzazione, se sono usati senza controllo medico". A questo punto vediamo che cosa deve fare il medico in caso di prescrizione di questi farmaci, tra i quali viene annoverata la nimesulide. Lo dice l'Art. 89 al comma 4: "Il medico e' tenuto ad indicare sulla ricetta relativa a medicinali disciplinati dal presente articolo il codice fiscale del paziente; nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigono la riservatezza dei trattamenti, si applicano le relative procedure". La Legge suindicata sembrerebbe pertanto sancire l'obbligo dell'indicazione del codice fiscale dell'assistito sulla ricetta, tranne che in casi del tutto particolari ("disposizioni di carattere speciale" che "esigono la riservatezza dei trattamenti").
Circolare esplicativa dell'AIFA relativamente al D.L.vo 219, datata 3 Agosto 2006 e firmata dal suo Direttore Generale Nello Martini, la quale prevede che: "Con riferimento alla previsione secondo cui il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta il codice fiscale del paziente si ritiene che l'indicazione del codice fiscale in luogo della menzione del nome e cognome del paziente debba ritenersi obbligatoria quando l'interessato non voglia far apparire il proprio nome e cognome". Se pertanto non c'è espressa indicazione dell'assistito ad omettere il proprio nome e cognome, il medico può continuare ad indicare sulla ricetta solo quest'ultimi, omettendo il codice fiscale, senza timore di essere sanzionato.
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