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PRESCRIZIONE SU RICETTARIO PERSONALE DI FARMACI NON RIPETIBILI
Scritto da Redazione fimmg   
luned́ 21 luglio 2008

PRESCRIZIONE SU RICETTARIO PERSONALE DI FARMACI NON RIPETIBILI 

(COMPRESO LA NIMESULIDE)

NESSUN medico può essere sanzionato solo per il fatto di non indicare il codice
fiscale dell'assistito sulla ricetta dell'AULIN; ed il tutto con buona pace
dei NAS.
Ovviamente il discorso è diverso se questi non indica NE' il nome e cognome
dell'assistito NE' il codice fiscale, perchè in questo caso incorre in
quanto previsto dall'Art. 148, comma 9, del Decreto Legislativo 24 aprile
2006, n. 219: "Salvo che il fatto costituisca reato, il medico che prescrive
un medicinale di cui al comma 1 dell'articolo 89 senza attenersi alle
modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo e' soggetto alla sanzione
amministrativa da trecento euro a milleottocento euro".
Quali sono quindi i farmaci che possono costituire problemi di ricettazione
per il medico?
Sono quelli previsti dall'Art. 89: "Sono soggetti a prescrizione medica da
rinnovare volta per volta i medicinali che, presentando una o più delle
caratteristiche previste dall'articolo 88, comma 1, possono determinare, con
l'uso continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi
particolarmente elevati per la salute".
A sua volta l'Art. 88, comma 1, indica espressamente queste caratteristiche:
sono quei farmaci che "possono presentare un pericolo, direttamente o
indirettamente, anche in condizioni normali di utilizzazione, se sono usati
senza controllo medico".
A questo punto vediamo che cosa deve fare il medico in caso di prescrizione
di questi farmaci, tra i quali viene annoverata la nimesulide.
Lo dice l'Art. 89 al comma 4: "Il medico e' tenuto ad indicare sulla ricetta
relativa a medicinali disciplinati dal presente articolo il codice fiscale
del paziente; nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigono la
riservatezza dei trattamenti, si applicano le relative procedure".
La Legge suindicata sembrerebbe pertanto sancire l'obbligo dell'indicazione
del codice fiscale dell'assistito sulla ricetta, tranne che in casi del
tutto particolari ("disposizioni di carattere speciale" che "esigono la
riservatezza dei trattamenti").

Circolare esplicativa dell'AIFA relativamente al D.L.vo 219, datata 3
Agosto 2006 e firmata dal suo Direttore Generale Nello Martini, la quale
prevede che: "Con riferimento alla previsione secondo cui il medico è tenuto
ad indicare sulla ricetta il codice fiscale del paziente si ritiene che
l'indicazione del codice fiscale in luogo della menzione del nome e cognome
del paziente debba ritenersi obbligatoria quando l'interessato non voglia
far apparire il proprio nome e cognome".
Se pertanto non c'è espressa indicazione dell'assistito ad omettere il
proprio nome e cognome, il medico può continuare ad indicare sulla ricetta
solo quest'ultimi, omettendo il codice fiscale, senza timore di essere
sanzionato.

 
ANCHE I MEDICI DI FAMIGLIA POSSONO RILASCIARE CERTIFICATI PER ASSENZE LUNGHE AI DIPENDENTI PUBBLICI
Scritto da sole 24 ore   
luned́ 07 luglio 2008

Anche i medici di famiglia potranno rilasciare il certificato di malattia per assenze lunghe o reiterate per i dipendenti pubblici. Lo chiarisce il parere 45/2008 rilasciato ieri dalla funzione pubblica. Secondo Palazzo Vidoni nella categoria “strutture sanitarie pubbliche” rientrano anche i medici di medicina generale titolari di convenzioni con il SSN previsti dagli ACN. Gli unici che non potranno giustificare l’assenza saranno i medici privati.

 
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