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Le notizie dalla FIMMG di Reggio Calabria

Aifa
Scritto da Redazione Fimmg   
venerdì 05 giugno 2009

AIFA: in arrivo semplificazioni per prescrizione farmaci anti glaucomaDal 12 giugno p.v., per 6 mesi, la Nota 78 è sospesa. Quindi non è più necessario che lo Specialista Oculista compili il Piano Terapeutico e che il Medico di Medicina Generale sottoscriva Nota 78 nell'apposita casella della Ricetta del SSN . Al termine dei 6 mesi verrà comunque fatta una valutazione dell'impatto di utilizzo dei farmaci collegati per assumere successive decisioni.Questo provvedimento semplifica enormemente l'accesso ai farmaci per la terapia del Glaucoma da parte dei pazienti, allegerisce l'attività degli specialisti oculisti, riconosce piena competenza al Medico di Famiglia nel percorso terapeutico.Tutto ciò è il risultato della forte determinazione della Medicina Generale nell'ambito della Commissione Tecnico Scientifica dell'AIFA e di un rinnovato spirito di collaborazione tra la Medicina Generale e l'Agenzia, anticipata già da alcuni mesi in varie comunicazioni riportate da diversi organi di stampa. E' prevedibile che a breve anche altre Note saranno sottoposte a procedure di semplificazione, in attesa di un impianto collaborativo più generale che porti la Medicina Generale ad essere preventivamente consultata, tramite la produzione di pareri scientificamente validati, sull'opportunità o meno di utilizzare lo strumento delle Note in un'ottica di promozione dell'appropriatezza prescrittiva.

                                DETERMINAZIONE 6 maggio 2009

Modificazioni, con riferimento alla nota AIFA 78, alla determinazione 4 gennaio 2007, n. 6, recante:
«Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci»
(09A05527) (GU n. 122 del 28-5-2009 - Suppl. Ordinario n.81)
...omissis...

Art. 1.E' sospesa temporaneamente e per un periodo di sei mesi, la nota AIFA 78. La sospensione e' subordinata al monitoraggio della spesa e alla valutazione dell'impatto economico in relazione ad ogni singolo principio attivo inserito nella nota AIFA 78.I farmaci antiglaucoma, di cui alla nota 78, sono pertanto prescrivibili a carico del S.S.N. per un periodo di sei mesi, a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, senza le limitazioni previste dalla nota e senza l'obbligo, da parte dei medici specialisti, di effettuare diagnosi e piano terapeutico, secondo le modalita' adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano....omissis...

 
Circolare Esplicativa Regione Calabria sui ticket
Scritto da Redazione Fimmg   
giovedì 14 maggio 2009

                  Regione Calabria

Dipartimento  Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

                  Il Dirigente Generale

                                                                                           Ai Direttori Generali e Commissari 

                                                                                            StraordinariAziende Sanitarie ed

                                                                                            Ospedaliere Al Presidente

                                                                                            Fondazione Tommaso Campanella 

                                                                              LORO SEDI

                         

Oggetto:  Deliberazione Giunta Regionale del 5 maggio 2009 n. 247 – Partecipazione alla spesa    sanitaria – ticket.

   

Con nota dipartimentale n. 14293 del 7 maggio 2009, è stata trasmessa alle SS. LL. la  deliberazione della Giunta Regionale n. 247/2009, pubblicata sul Supplemento Straordinario n. 4 dell’8 maggio 2009 al n. 8 del 30 aprile 2009, con la quale è stato approvato il regolamento disciplinante l’introduzione del ticket per la partecipazione del cittadino alla spesa relativa alle prestazioni di assistenza farmaceutica convenzionata, di assistenza specialistica, diagnostica, di laboratorio e strumentale, ivi comprese quelle erogate in pronto soccorso per codice bianco o verde, ed alle prestazioni di assistenza termale.

Al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa contenuta nel suddetto regolamento e dirimere dubbi interpretativi si forniscono alcuni chiarimenti in merito: 

 

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA FARMACEUTICA

 

        La partecipazione alla spesa sanitaria dovuta per le prestazioni di assistenza farmaceutica convenzionata è determinata nelle seguenti misure:

  1. Quota fissa di Euro 1,00 per ciascuna ricetta;

  2. Quota fissa aggiuntiva pari ad euro 2,00 per ciascun pezzo prescritto (Max n.2), per un limite massimo per ricetta pari ad Euro 5,00 (compresa la quota fissa).

I medici prescrittori  potranno prescrivere un numero massimo di 2 confezioni, anche se della medesima specialità, fatta eccezione per i seguenti casi:

 

v     Gli antibiotici in confezione monodose;

v     I medicinali somministrabili per fleboclisi (compresa l’albumina, agli aventi diritto);

v     I medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica;

v     I farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore, per i quali è consentita la prescrizione in un’unica ricetta di un numero di pezzi sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni.

 

ESENZIONI

 a) Esenti per patologie:

 

 Sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa i cittadini per i  quali ricorrono le seguenti condizioni:

 v     Soggetti affetti da patologie croniche ed invalidanti, di cui al D.M. 329/99 e s.m.i., limitatamente ai farmaci correlati alla patologia;

v     Soggetti affetti da patologie rare di cui al D.M. 279/01;

 

I soggetti affetti da malattie croniche di cui ai punti precedenti potranno usufruire di tale agevolazione se in possesso del relativo tesserino di esenzione rilasciato dagli uffici competenti delle Aziende Sanitarie di residenza

 b) Esenti per categorie protette: 

Sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa i cittadini  in quanto appartenenti alla categorie protette individuate da norme nazionali:

 

v     Invalidi di guerra di cui ai codici di esenzione G01 e G02;

v     Invalidi per lavoro di cui al codice di esenzione L01 e L04;

v     Invalidi per servizio di cui al codice di esenzione S01;

v     Invalidi civili di cui al codice di esenzione C01, C02 e C04;

v     I ciechi e sordomuti di cui al codice di esenzione C05 e C06;

v     Soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui al codice di esenzione N01;

v     Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui al codice di esenzione V01 e V02;

 

        Si precisa che ai sensi della Legge 206/04 le vittime del terrorismo e della criminalità sono equiparate agli invalidi di guerra; rimane invariato il regime di erogazione di farmaci di fascia “C” agli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia (legge 203/2000).

 c) Esenti per reddito: 

Sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa (sia dalla quota fissa di 1,00 euro per ricetta che dalla quota fissa aggiuntiva) i soggetti ed i loro familiari a carico con un reddito complessivo per nucleo familiare fino a Euro 10.000,00 attestato tramite l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Le Aziende Sanitarie, attraverso gli uffici a ciò preposti sulla base della loro organizzazione, rilasceranno apposita certificazione con il codice E00 su esibizione da parte del cittadino della dichiarazione ISEE relativa al nucleo familiare.

 

Fino all’entrata in vigore a regime delle disposizioni riportate all’art. 5 comma 3 del regolamento, giusto quanto disposto dall’art. 5 comma 2, il medico prescrittore riporterà nel campo della ricetta destinato alle esenzioni per patologia e status il codice di esenzione nei modi e forme in atto vigenti.

L’esenzione per reddito, certificata nei modi di cui sopra dall’azienda sanitaria, sarà riportata dal soggetto che eroga la prestazione.

In assenza di attestazione ISEE deve essere accettata, in via del tutto temporanea, e comunque non oltre il 15 giugno 2009, autocertificazione sul possesso del requisito.

 

Le disposizioni contenute nel regolamento approvato con la delibera n. 247/09 sopra citata, abrogano “la monoprescrizione” ed integrano il quadro normativo già vigente, per cui restano in vigore le disposizioni già impartite sulle prescrizioni degli inibitori di pompa e sui farmaci generici di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 93/07.

 ASSISTENZA SPECIALISTICA E TERMALE 

Misura della partecipazione:

 

·        È dovuta una quota fissa di € 1,00 per ogni ricetta.

·        Prestazioni di assistenza specialistica, diagnostica di laboratorio e strumentale. Oltre la quota fissa di € 1,00 per ogni ricetta è prevista una quota fissa aggiuntiva che porta il limite massimo di ticket esigibile già vigente da € 36,15 ad € 45,00; pertanto se la somma dei ticket delle prestazioni erogate è inferiore a € 45,00 il ticket da corrispondere è pari alla somma dei ticket delle singole prestazioni consentite sulla stessa ricetta secondo le norme vigenti + € 1,00; di contro se la somma dei ticket delle singole prestazioni consentite sulla stessa ricetta secondo le norme vigenti dovesse superare € 45,00 il ticket da corrispondere sarà pari ad € 45,00 + € 1,00.

·        Prestazioni termali la quota fissa da corrispondere è di € 3,50 a cui aggiungere la somma dei ticket dei singoli cicli di terapie fino ad un massimo di € 50,00.

 

 ESENZIONI

 a) Esenti per patologie:

 

 Sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa i cittadini per i  quali ricorrono le seguenti condizioni:

 v     Soggetti affetti da patologie croniche ed invalidanti, di cui al D.M. 329/99 e s.m.i., limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia;

v     Soggetti affetti da patologie rare di cui al D.M. 279/01;

 

I soggetti affetti da malattie croniche di cui ai punti precedenti potranno usufruire di tale agevolazione se in possesso del relativo tesserino di esenzione rilasciato dagli uffici competenti delle Aziende Sanitarie di residenza

 b) Esenti per categorie protette: 

Sono esentati (sia dalla quota fissa di 1,00 euro per ricetta che dalla quota fissa aggiuntiva)  i cittadini che si trovano esclusivamente nelle seguenti condizioni:

 v     Invalidi di guerra di cui ai codici di esenzione G01 e G02;

v     Invalidi per lavoro di cui al codice di esenzione L01 e L04;

v     Invalidi per servizio di cui al codice di esenzione S01;

v     Invalidi civili di cui al codice di esenzione C01, C02 e C04;

v     I ciechi e sordomuti di cui al codice di esenzione C05 e C06;

v     Soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui al codice di esenzione N01;

v     Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui al codice di esenzione V01 e V02;

v     Soggetti che godono di tutele particolari: (ex D.M. del 10/09/98 (stato di gravidanza) codici M00 - da M01 a M41- M99- M50- M52);

v     Soggetti che devono eseguire prestazioni correlate all’attività di donazione o perché a rischio di infezione HIV (D.Lgs. 124/98 codice. T01 e B01).

 

            Si precisa che ai sensi della Legge 206/04 le vittime del terrorismo e della criminalità sono equiparate agli invalidi di guerra.

 c) Esenti per reddito: 

Per quanto riguarda gli esenti per reddito vale quanto già precisato per l’assistenza farmaceutica, pertanto sono  esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa (sia dalla quota fissa di 1,00 euro per ricetta che dalla quota fissa aggiuntiva) i soggetti ed i loro familiari a carico con un reddito complessivo per nucleo familiare fino a Euro 10.000,00 attestato tramite l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

 

         Si ribadisce che le Aziende Sanitarie, attraverso gli uffici a ciò preposti sulla base della loro organizzazione, rilasceranno apposita certificazione con il codice E00 su esibizione da parte del cittadino della dichiarazione ISEE relativa al nucleo familiare.

 

         Fino all’entrata in vigore a regime delle disposizioni riportate all’art. 5 comma 3 del regolamento, giusto quanto disposto dall’art. 5 comma 2, il medico prescrittore riporterà nel campo della ricetta destinato alle esenzioni per patologia e status il codice di esenzione nei modi e forme in atto vigenti.

L’esenzione per reddito, certificata nei modi di cui sopra dall’azienda sanitaria, sarà riportata dal soggetto che eroga la prestazione, come peraltro in atto già effettuato presso ogni erogatore.

In assenza di attestazione ISEE deve essere accettata, in via del tutto temporanea, e comunque non oltre il 15 giugno 2009, autocertificazione sul possesso del requisito.

 PRONTO SOCCORSO 

Misura della partecipazione:

 

·        Per ogni accesso in Pronto Soccorso classificato con il codice bianco o verde è dovuta una quota fissa di € 25,00, quando l’attività sia limitata alla valutazione clinica ed agli accertamenti sanitari da parte dei sanitari del Pronto Soccorso.

·        Nel caso in cui l’accesso sia seguito da prestazione/i specialistiche/i la quota fissa di € 25,00 è sostituita dalla somma dei ticket di tutte le prestazioni eseguite (compresa la visita in Pronto Soccorso e le consulenze specialistiche richieste dal medico di prono soccorso) fino alla cifra massima di € 45,00.

 

ESENZIONI

 

Sono esentati I cittadini che si trovano esclusivamente nelle seguenti condizioni:

 

v     Invalidi di guerra di cui ai codici di esenzione G01 e G02;

v     Invalidi per lavoro di cui al codice di esenzione L01 e L04;

v     Invalidi per servizio di cui al codice di esenzione S01;

v     Invalidi civili di cui al codice di esenzione C01, C02 e C04;

v     I ciechi e sordomuti di cui al codice di esenzione C05 e C06;

v     Soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui al codice di esenzione N01;

v     Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui al codice di esenzione V01 e V02;

v     Soggetti che godono di tutele particolari: (ex D.M. del 10/09/98 (stato di gravidanza) codici M00 - da M01 a M41- M99- M50- M52).

 

            Si precisa che ai sensi della Legge 206/04 le vittime del terrorismo e della criminalità sono equiparate agli invalidi di guerra.

 

A norma delle vigenti disposizioni rimangono esentati dal pagamento della quota di partecipazione in Pronto Soccorso coloro che vi accedono a seguito di traumatismi, avvelenamenti acuti e per infortunio sul lavoro, indipendentemente dal codice di assegnato.

 

Per quanto riguarda gli esenti per reddito vale quanto già precisato per l’assistenza farmaceutica, pertanto sono  esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa i soggetti ed i loro familiari a carico con un reddito complessivo per nucleo familiare fino a Euro 10.000,00 attestato tramite l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

 

         Si ribadisce che le Aziende Sanitarie, attraverso gli uffici a ciò preposti sulla base della loro organizzazione, rilasceranno apposita certificazione con il codice E00 su esibizione da parte del cittadino della dichiarazione ISEE relativa al nucleo familiare.

 

         L’esenzione per reddito, certificata nei modi di cui sopra dall’azienda sanitaria, sarà riportata dal soggetto che eroga la prestazione. In assenza di attestazione ISEE deve essere accettata, in via del tutto temporanea, e comunque non oltre il 15 giugno 2009, autocertificazione sul possesso del requisito. Le Aziende sanitarie ed Ospedaliere assicureranno sistemi organizzativi idonei a garantire la riscossione del ticket ed il minimo disagio ai cittadini.

 NORME CONCLUSIVE 

Non è necessario sottoporre ad ulteriori accertamenti i cittadini già in atto esenti per patologia o categoria protetta, in quanto già in possesso di idonea certificazione aziendale.

Al fine di garantire la piena applicazione di quanto disposto, i Direttori Generali adotteranno con tempestività i necessari provvedimenti organizzativi e gestionali.                                                                 

   

 
Documento sulla Prescrizione
Scritto da Redazione Fimmg   
venerdì 24 aprile 2009

Il seguente documento è stato redatto alla presenza del Presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici garante dell'accordo circa le "Conflittualità sull’utilizzo del ricettario nel S.S.N"L'incontro, fortemente voluto dal nostro rappresentante Fimmg in seno all'Ordine, dr. Roberto Russo, dovrebbe finalmente suggellare l'applicazione della legge che regolamenta i rapporti tra noi Medici di Medicina Generale, i Medici Specialisti, i Pediatri di Libera Scelta, e tra territorio e ospedale.  

 O R D I N E   P R O V I N C I A L E  D E I MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

                Via S. Anna II Tronco loc. Spirito Santo Tel. 0965/812797 –

                             Fax 0965/893074   C.F. 80002150805                          

                         89128  REGGIO CALABRIA  

In data 02 aprile 2009 alle ore 16:30 ha avuto luogo l’incontro organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria sul tema “Conflittualità sull’utilizzo del ricettario nel S.S.N.”. Sono presenti i dottori:

 

Pasquale VENEZIANO - Presidente Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri Provincia Reggio Cal.

Enzo RUPENI - Direttore Sanitario A.S.P. n.5 Reggio Calabria

Domenico FORTE - Direttore Sanitario A.S.L. Locri

Paolo VAZZANA - Direttore Sanitario Azienda Ospedaliera Reggio Calabria

Giuseppe ZAMPOGNA - Vice Presidente Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri Provincia RC

Vincenzo NOCITI - Consigliere Segretario Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri Provincia RC

Domenico CALABRO’ - Consigliere Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri Provincia RC

Coordinatore Commissione Rapporti Sindacati e Associazioni Scientifiche O.M.C.e O.

Roberto Sergio RUSSO – Consigliere Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri Provincia RC

Coordinatore Commissione Rapporti Sindacati e Associazioni Scientifiche O.M.C.e O.

Domenico PISTONE - Consigliere Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri Provincia RC

Antonino COSTANTINO – F.I.M.M.G. (Federazione Italiana Medici di Famiglia)

Lorenzo STELITANO – F.I.M.P. (Federazione Italiana Medici Pediatri)

Domenico CATALANO – S.M.I. (Sindacato dei Medici Italiani)

Maurizio POSTORINO - Nefrologo A.O. “B.M.M.” Reggio Calabria

Paolo COSTANTINO – ANAAO Reggio Calabria

 

Preso atto delle leggi vigenti e delle circolari della Giunta della Regione Calabria si è convenuto di stilare uno specifico documento d’intesa per semplificare i percorsi assistenziali, fra i Medici Specialisti - i Medici di Medicina Generale – i Pediatri di Libera Scelta, tra territorio e ospedale.

 

Di seguito si riporta il documento con le indicazioni, il cui rispetto faciliterà l’assistenza al cittadino.

 La proposta di visita specialistica del MMG, deve essere corredata dal sospetto diagnostico e da notizie cliniche sull’eventuale presenza di patologie e/o terapie di rilievo di cui è a conoscenza, nel rispetto della legge sulla privacy.  

Per le prestazioni “suggerite” da Specialisti privati, il MMG può utilizzare la dicitura “come da proposta specialistica” non essendo tenuto in questo caso ad evidenziare il quesito diagnostico. Sarà cura dell’assistito allegare la relativa documentazione.

 

DOCUMENTO

 1)      Il Medico specialista, a conclusione di una visita, qualora ritenesse necessari ulteriori prescrizioni (farmaci, accertamenti diagnostici, visite) finalizzate alla risposta al quesito diagnostico, deve prescrivere direttamente le prestazioni sul ricettario del Servizio Sanitario Nazionale. Il Paziente sarà rinviato al Medico di Medicina Generale al termine del completamento diagnostico.

2)       Il Medico specialista, all’atto della dimissione ospedaliera, rinvia al MMG il paziente e deve prescrivere direttamente le prestazioni sul ricettario del Servizio Sanitario Nazionale (visite e/o accertamenti utili al completamento dell'iter diagnostico e terapeutico del paziente dopo dimissione)

3)       Il Medico di Pronto Soccorso e\o lo Specialista coinvolto in qualità di consulente, deve provvedere alla prescrizione diretta a favore dell’assistito, sul ricettario del Servizio Sanitario Nazionale, dei farmaci ritenuti indifferibili.

4)      Il reparto ospedaliero non può chiedere per gli assistiti ricoverati, la prescrizione di farmaci da parte dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Famiglia. L’ambito ospedaliero, secondo le norme vigenti, deve fornire tutti i presidi sanitari necessari all’assistito durante la degenza.

5)      Tutti i Medici sono tenuti alla massima leggibilità dei referti, attenendosi ad una grafia inequivocabile. Ogni referto deve riportare: recapito della struttura, timbro e firma del Medico.

 

Per l’uso del ricettario si precisa che le specifiche norme di riferimento prevedono che le figure autorizzate all’uso sono: i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta (PLS), i Medici Specialisti Ambulatoriali, i Medici dipendenti di Strutture pubbliche e  gli Specialisti delle Strutture private accreditate e i convenzionati esterni.

 

Qualora si dovessero riscontrare presunte irregolarità da parte dei Medici, si è convenuto di istituire presso l’Ordine dei Medici della Provincia di Reggio Calabria un Tavolo Tecnico Permanente Ospedale – Territorio, tale organismo testè istituito servirà quale strumento al fine di facilitare e dirimere eventuali controversie anche in riferimento ai problemi inerenti i rapporti ospedale – territorio.

 
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